lunedì 24 dicembre 2012

Art. 21: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Così sancisce l'Art. 21 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, datata 1948 supportata successivamente dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata in Italia nel 1955 in due articoli:

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

L'Italia del dopoguerra, reduce del totalitarismo fascista, precorre di un anno l'enunciazione di tali diritti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo firmata a Parigi il 10 dcembre 1948.La Costituzione Italiana, frutto della passione politica di grandi uomini, Costituzionalisti e padri "fondatori" della democrazia italiana, viene infatti approvata in Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e stabilisce nell'Art.21 che:

-Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 
-La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 
-Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. 
-In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. 
-La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.-Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
                         
Oggi, nell'epoca dei media, nella quale veniamo quotidianamente bombardati dalle informazioni, tante e tali che il giudizio personale viene spesso condizionato dai canali d'informazione che molto spesso assumono posizioni a favore delle correnti predominanti, a cui cercano di uniformare le masse, assistiamo talvolta a metodi di censura che si sono sempre più affinati nel tempo, proprio per non violare i sacrosanti diritti dei popoli di conoscenza e libertà di giudizio.

Pertanto un invito a riflettere attivamente su ciò che si legge (sempre meno) e a cui si assiste (sempre più) e a non restare passivi alle pseudoinformazioni che ci vengono somministrate,diventa sempre più di un auspicio per riprenderci la libertà di pensiero autonomo e individuale che sempre meno attecchisce tra la gente, stanca oggi pure di pensare e che da fiducia ai quali si spacciano di poterlo fare al suo posto.

E' sempre più vero dunque che "Quando  uno si informa è sempre più difficile prenderlo per il culo". (cit. M.T.)

Nessun commento:

Posta un commento